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		| Autore | Messaggio |  
		| Zeus News Ospite
 
 
 
 
 
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 10:15    Oggetto: La legge del pregiudizio |   |  
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				| Commenti all'articolo La legge del pregiudizio Con un iter parlamentare velocissimo, per i reati informatici la confisca diventa obbligatoria. Calpestando i principi di eguaglianza, di non colpevolezza e di giusto processo.
 
 
   
 
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		| eri75 Eroe
 
  
 
 Registrato: 18/11/10 12:02
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 11:56    Oggetto: Che schifo |   |  
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				| Già me li immagino a portar via monitor, mouse, tastiere, stampanti, e chi più ne ha più ne metta...  |  |  
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		| casaprocida Comune mortale *
 
  
 
 Registrato: 03/02/06 16:57
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 12:03    Oggetto: |   |  
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				| Siamo alle solite, i computer fanno paura a chi non li sa usare. Perchè non sequestrare l'automobile  e fornirla alle forse dell'ordine in caso di incidente. Sai quanti SUV si troverebbe la Polizia??
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		| amldc Dio maturo
 
  
 
 Registrato: 02/05/06 17:21
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 12:13    Oggetto: |   |  
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				| Che ci sia anche lo zampino delle lobbies del diritto d'autore ? Attenti pirati, scaricare un film potrebbe costarvi buona parte dell'attrezzatura informatica di casa ancora prima che un giudice vi ritenga colpevoli!  |  |  
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		| Kalandra Dio minore
 
  
  
 Registrato: 17/10/05 10:58
 Messaggi: 777
 
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 12:25    Oggetto: |   |  
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 al di là che certi..  - chiamiamoli "comportamenti", "usi" -  sono di per sé propedeutici a un inasprimento delle leggi, dal link nell'articolo mi pare che la confisca (e la relativa cessione in uso) si riferisca specificatamente ai reati informatici previsti dal     libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale
 (sono cinque paginate. in sintesi partono dalla pedopornografia e dalla prostituzione minorile fino alle violazioni di pc, server etc., mail comprese)
 
 nonché che il tutto sia comunque soggetto "a seguito di procedimento definitivo di confisca", ovvero a una sentenza.
 
 i due articoli precedenti (473 e 474) riguardano invece la contraffazione e il relativo commercio con profitto.
 
 in quanto al "comma 9 bis" da aggiungere alla legge 146/2006, mi pare una semplice integrazione del comma 9:
 
 
  	  | Citazione: |  	  | 9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo. 9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9
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 ps: gli artt. 635 e 640 nominati nel link iniziale sono nel  Titolo XIII (paginata 2 e 3).
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		| {annonimo} Ospite
 
 
 
 
 
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 15:22    Oggetto: |   |  
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				| Quindi forniamoci tutti di HD esterni e mettiamoli in qualche parte. Chi li trova quelli? |  |  
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		| mda Dio maturo
 
  
  
 Registrato: 01/11/06 10:39
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 15:51    Oggetto: |   |  
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				| Esistono anche HD di rete e su server remoti. I professionisti del crimine saranno sempre impunibili con queste leggi. 
 Questa legge non serve se non per punire prima con il "manganello" invece della giustizia. Il classico Stato di Polizia tipico delle Dittature!!!
 
 Ciao
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		| {Antares} Ospite
 
 
 
 
 
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 15:52    Oggetto: |   |  
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				| La mia società ha brevettato l'antidoto !!! |  |  
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		| Spartacusgladiator Mortale pio
 
  
 
 Registrato: 18/01/10 20:57
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 15:57    Oggetto: |   |  
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				| Anche essendo consapevole del dato di fatto che, in pratica, un mio (o tanti altri ) commento,non modificherà certamente, quello  che , più o meno competenti personaggi politici (o politicanti) hanno deciso '' alla faccia nostra''..., mi vien sempre più spesso da dire che:- La Democrazia , in Italia, è diventata Fantascienza...''...Questa legge, fatta da incompetenti ebbri di potere e di perbenismo ed interessi personali, si aggiunge ad altrettante , fatte in questo così come altri settori. Denominatore comune: prevaricazione del Potere su quanti non possono opporvisi (chissà, però...!!). |  |  
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		| Zievatron Dio maturo
 
  
  
 Registrato: 23/12/10 00:36
 Messaggi: 3240
 
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 16:09    Oggetto: |   |  
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				| Sicuramente, loro non ci credono, ma, prima o poi, arriveranno a tirare troppo la corda e gli cadrà addosso...  la lama di una ghigliottina.  |  |  
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		| Zorro Dio maturo
 
  
  
 Registrato: 23/08/05 09:56
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 Residenza: Torino
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 16:12    Oggetto: |   |  
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				| @Daniele Minotti 
 L'ordinanza di confisca è impugnabile? Se sì in fase di impugnazione è possibile sollevare questione di incostituzionalità?
 
 
 
 
 
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		| spacexplorer Dio minore
 
  
 
 Registrato: 08/10/09 11:22
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 16:31    Oggetto: |   |  
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				| C'è un grave problema in questo: se io faccio un'immagine degli hd in presenza di un legale dell'accusato/indagato e fornisco gli hash sul
 posto mantenendo poi per tutto il tempo la chain of custody posso dire:
 "questo c'era, questo no". Se mi porto via tutto è del tutto legittimo
 che l'accusato dica: "questo non c'era, ce lo avete messo voi" e non si
 può provare il contrario.
 
 Una simile soluzione serve IMO per macinare colpevoli "incompetenti" (con
 opportune scoperte di dati vari) e rendere impunibili quelli che san come
 muoversi...
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		| Gummy Bear Dio minore
 
  
  
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 16:51    Oggetto: E se fosse una trovata preelettorale dei tagliati fuori? |   |  
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				| Casson & C. appartengono alla premiata lobby degli stalinisti travestiti da comunisti; e già si sapeva, che gli estremi si toccano. Per cui sono identici i comportamenti dei supporter delle estremità extra e para costituzionali. 
 Ciò detto, una cosa è il sequestro (provvedimento temporaneo, d'urgenza, in flagranza di reato e che normalmente viene convalidato ex post dal giudice) rispetto alla confisca, che è esproprio definitivo a valutazione del giudice, che a sentenza valuterà se trasformare il sequestro in confisca.
 
 Caso mai si può osservare che trattare potenzialmente qualche (anche incallito) downloader per usi personali come fosse un pericolosissimo criminale mafioso e spossessarlo dei "ferri" del mestiere può venire in mente a personaggi che, politicamente, possono solo incontrarsi per connivente ideologia di prevaricazione antidemocratica.
 Incuranti del fatto che siffatti tentativi di deterrenza vadano poi a premiare gl'interessi patrimoniali della vituperata classe borghese e capitalistica.
 
 Passi che 'ste misure possano venire in mente a un parlamentare prono agl'interessi del padrone; ma che vengano tirate fuori dal cilindro di un par di peones per l'occasione travestiti da difensori dei magnati dell'intrattenimento è coosa che lascia a bocca aperta.
 Persino in periodo preelettorale. O che al contrario sia proprio per quello?
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		| {Zanto} Ospite
 
 
 
 
 
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 17:08    Oggetto: |   |  
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				| Ma figuriamoci.... e chi dovrebbe condurle queste analisi forensi? Dubito seriamente che ci sia qualcuno in grado di farlo.. Poi ovviamente l'accanimento va proprio fatto su cose del genere, mica per reati come lo stupro, l'omicidio o le altre aberranti azioni di cui è capace l'essere umano... L'ennesimo applauso a chi ci governa mi sembra doveroso....
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		| mda Dio maturo
 
  
  
 Registrato: 01/11/06 10:39
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 18:09    Oggetto: |   |  
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				|  	  | Zorro ha scritto: |  	  | @Daniele Minotti L'ordinanza di confisca è impugnabile? Se sì in fase di impugnazione è possibile sollevare questione di incostituzionalità?
 
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 Su ogni provvedimento è possibile sollevare l'incostituzionalità! La costituzione è la legge delle leggi.
 
 
  	  | spacexplorer ha scritto: |  	  | C'è un grave problema in questo: se io faccio un'immagine degli hd in presenza di un legale dell'accusato/indagato e fornisco gli hash sul
 posto mantenendo poi per tutto il tempo la chain of custody posso dire:
 "questo c'era, questo no". Se mi porto via tutto è del tutto legittimo
 che l'accusato dica: "questo non c'era, ce lo avete messo voi" e non si
 può provare il contrario. (...)
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 Dovresti farlo certificare da un notaio... Poco realista.
 
 Ciao
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		| Zorro Dio maturo
 
  
  
 Registrato: 23/08/05 09:56
 Messaggi: 1111
 Residenza: Torino
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 18:57    Oggetto: |   |  
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				| @Mda: non ne sarei così sicuro ... alcuni provvedimenti di confisca potrebbero per legge non essere impugnabili e quindi diventa tecnicamente impossibile sollevare la questione di incostituzionalità, non essendoci un momento di giudizio successivo all'impugnazione ... 
 
 
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		| mda Dio maturo
 
  
  
 Registrato: 01/11/06 10:39
 Messaggi: 6648
 Residenza: Figonia
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 19:28    Oggetto: |   |  
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				| Si è vero! 
 Puoi ricorrere in via generale contro la legge stessa, facendolo notare nel giudizio.
 
 Ciao
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		| {utente anonimo} Ospite
 
 
 
 
 
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 21:28    Oggetto: |   |  
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				| Siamo alle solite, un parlamento di cialtroni, approva leggi vomitevoli, purtroppo per il giudizio di costituzionalita' bisogna che un giudice impugni la legge in un processo. |  |  
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		| spacexplorer Dio minore
 
  
 
 Registrato: 08/10/09 11:22
 Messaggi: 610
 
 
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 22:21    Oggetto: |   |  
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				| @mda La chain of custody è sempre un tema delicato ma se la si ignora proprio
 portando via il computer/supporto fisico senza "bloccarlo" facendo immagine
 e hash invalidi l'intero lavoro se l'avvocato della difesa sa fare il suo
 mestiere...
 
 Se anche senza un notaio m'hai fatto l'immagine davanti e m'hai fotografato
 col mio hd, la macchina usata per salvare l'immagine (incluso protezione
 read-only) e schermo del terminale con sha256, md5 ecc e sia l'immagine che
 gli hash sono depositati in procura è dura dire che le prove sono inquinate...
 
 Al contrario è come quel che stan facendo in India coi nostri Marò, ok,
 facciamo la perizia balistica ma al buio, voi non siete ammessi. Se anche una
 sola fase del processo non è trasparente ed hai un bravo avvocato (ed un buon
 CTU) poiché si è presunti innocenti fino a prova contraria il processo intero
 è invalidato! Per questo dico che serve per "pinzare" gli scomodi, i ragazzotti
 ecc e lasciare liberi "gli amici": questi ultimi san cosa fare e si san
 difendere, gli altri bé si gestiscono come si vuole. Se passi tutti i gradi di
 giudizio sino a Strasburgo e li rilevi che la chain of custody non è stata
 rispettata invalidano tutte le sentenze precedenti e ti fan pure indennizzare!
 
 Brutta cosa quando qualcuno leggifera su cose che non conosce...
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		| Kalandra Dio minore
 
  
  
 Registrato: 17/10/05 10:58
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				|  Inviato: 01 Mar 2012 22:38    Oggetto: |   |  
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				| uhm.. noto che il link nell'articolo, in origine riportante la legge 12/2012 su cui si sta discutendo, è cambiato, cambiando di conseguenza anche quello del mio post precedente. 
 be', chi ne abbia interesse la può trovare anche     QUI o  QUI
 
 
 
  	  | Citazione: |  	  | LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12 
 Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. (12G0027)
 
 (GU n. 45 del 23-2-2012)
 
 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1
 
 Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici
 
 1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo il numero 1 e' inserito il seguente: «1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies»; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
 
 Art. 2
 
 Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati informatici
 
 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86 e' inserito il seguente: «Art. 86-bis. - (Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale). - 1. I beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale con facolta' d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalita' di giustizia.
 
 2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalita' di giustizia».
 
 Art. 3
 
 Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale
 
 1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9».
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 15 febbraio 2012.
 
 NAPOLITANO
 
 Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Severino
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