Precedente :: Successivo |
Autore |
Messaggio |
**Alex** Semidio
Registrato: 16/06/07 21:58 Messaggi: 278 Residenza: Veneto
|
Inviato: 12 Lug 2007 08:29 Oggetto: |
|
|
tigrerossa ha scritto: | avete visto l'ultima intervista dell'avvocato Otto che risponde agli
utenti sul caso peppermint? a me è sembrata un po' cattivella, voi che
dite? |
E' reperibile sul web?
Comunque ultimamente ho notato che un sacco di "utenti" mi mandano messaggi, ma poi il messaggio non lo vedo, che siano delle spie che rilevano l'IP? (non sono sicuro, parlo da ignorante in materia)
Speriamo di no... |
|
Top |
|
|
dasio78 Dio maturo
Registrato: 22/06/06 22:05 Messaggi: 6282
|
Inviato: 12 Set 2007 09:54 Oggetto: |
|
|
Il Tribunale di Roma fa chiarezza sul caso Peppermint...
Citazione: | Secondo il Tribunale di Roma la questione assorbente e decisiva per il giudizio di infondatezza del ricorso presentato dalla Peppermint e dalla Techland si risolve nella corretta interpretazione dell?art. 156 bis, L. 633/1941 (introdotto dalla direttiva comunitaria 2004/48/CE - cd. direttiva enforcement 1) laddove prevede che il titolare di un diritto d?autore possa chiedere all?autorità giudiziaria, anche nei confronti di soggetti diversi dagli autori della violazione, un ordine di esibizione dei dati e delle informazioni necessarie all?individuazione degli autori delle violazioni stesse.
A parere del Giudicante l?art. 156 bis non può trovare applicazione con riferimento alla richiesta di esibizione di dati che attengono a comunicazioni elettroniche, né di dati di traffico da queste prodotte in quanto la tutela della segretezza (rectius della riservatezza) delle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati, quale valore fondamentale della persona, prevale, nel giudizio di bilanciamento dei due diritti, sulla tutela del diritto d?autore. (...)
A livello nazionale, a parere del Tribunale la tutela delle comunicazioni tra privati assurge a rango costituzionale ai sensi degli artt. 2 e 15 Cost. ed il divieto assoluto di trattamento può essere derogato solo per la tutela di valori di rango superiore e che attengano alla difesa di interessi della collettività ovvero alla protezione di sistemi informatici.
L?unica eccezione al divieto di trattamento è infatti rappresentata, secondo il Giudicante, dall?accertamento, dalla prevenzione e dalla repressione di illeciti penali di particolare gravità - art. 407, 2 co., lett.a), c.p.p. - e quelli in danno di sistemi informatici o telematici.
|
qui la sentenza. |
|
Top |
|
|
|
|
Non puoi inserire nuovi argomenti Non puoi rispondere a nessun argomento Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi votare nei sondaggi
|
|