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Dubbio "legale"
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Autore Messaggio
horus
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MessaggioInviato: 14 Feb 2006 11:34    Oggetto: Dubbio "legale" Rispondi citando

Come argomento non è molto informatico ma magari qualcuno di voi mi può aiutare.

Situazione: associazione ONLUS, un membro del consiglio direttivo non partecipa da un anno, a statuto e regolamento non era previsto un caso simile.

Mosse: con approvazione dell'assemblea dei soci è stata fatta una modifica al regolamento che sancisce:
"Il consigliere che risulta assente a più di 4 riunioni consecutive decade automaticamente".

E ora: c'è una discussione, alcuni sostengono che il consigliere in questione deve già decadere, io sostengo che si devono aspettare 4 riunioni dalla data di modifica.

Sintesi: le modifiche ai regolamenti interni delle ONLUS possono essere retroattivi, c'è qualche norma ufficiale in materia o ci si affida alle decisioni delle singole associazioni?
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Franto
Semidio
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MessaggioInviato: 14 Feb 2006 11:45    Oggetto: Rispondi citando

secondo me se non è espressamente specificato che il regolamento è retroattivo bisogna aspettare 4 sedute!
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rebelia
Dio maturo
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MessaggioInviato: 14 Feb 2006 16:47    Oggetto: Rispondi citando

Franto ha scritto:
secondo me se non è espressamente specificato che il regolamento è retroattivo bisogna aspettare 4 sedute!


sono d'accordo, soprattutto se non c'e' un validissimo motivo per forzare la cosa
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chemicalbit
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MessaggioInviato: 14 Feb 2006 18:38    Oggetto: Rispondi citando

Detto da profano non esperto di diritto, ma solo seguendo la logica (e quindi ottenendo risultati che probabilmente saranno l'esatto opposto di quello a cui portano leggi / dottrine giuridiche / interpretazioni / ecc. visto che spesso sono decisamente illogiche .. Help )

D'accordo che la modifica non può avere retroattiva e quindi per cose successe "ieri" bisogna applicare il vecchio regolamento.
Però il punto è capire se non vi sia adesso qualcosa che ai sensi del regolamento (quello nuovo, ovviamente) non possa produrre un effetto adesso.
Perché se il regolamento debba essere applicato a qualcosa che sta accadendo "ora", in questo caso ovviamente si applica il nuovo regolamento; o se il regolamento debba essere applicato a qualcosa che è già accaduto prima della modifica, in questo caso ovviamente si applica il vecchio regolamento.

Se la modifica riguarda la cessazione della carica, cioè se c'è scritto ad esempio
"Decade (oggi) il consigliere che non ha partecipato a 4 riunioni consecutive / non è in regola con l'iscrizione sociale / si sia dimesso / ecc. ecc. Al suo posto subentra automaticamente il primo dei non eletti. Il presidente ne dà comunicazione -...bla bla bla ..."
si riferisce ad un qualcosa che sta succedendo adesso.
Ora il presidente può, seguendo il regolamento che è in vigore ora, far avvenire la decadenza.

Farla avvenire ora. Non può invece dichiarare che la decadenza ha effetto dal passato, questo per rispettare la non retroattività, che c'è comunque ....
Ad esempio : se il consigliere in questione non ha partecipato a 10 riunioni, non si può far avvenire la decadenza "nel passato" subito dopo la 4^a (che risale magari un anno fa... ), e quindi toglierlo dall'elenco delle persone che avevano diritto a parteicpare alle altre riunioni.


Il problema è se invece la modifica riguarda la non paretecipazione alle riunioni, tipo
"La non partecipazione a 4 riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica ..."
In questo caso il presidente può appicare il nuovo regolamento (e quindi annotarsi "oggi Tizio non c'è, se mancherà anche alle prosisme tre riunioni, decadrà" solo dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.


Penso che il metodo migliore per risolvere tutta la questione sia, all'atto della modifica del regolamento, introdurre una norma transitoria. Chiara! tipo "s'intendono decaduti automaticamente i consiglieri che non hanno partecipato tutte le ultime 4 riunioni precedenti il (data della modifica)" oppure "s'intendono decaduti automaticamente i consiglieri che dall'ultima elezione a (data della modifica) non hanno partecipato a 4 riunioni consecutive. "

Non sarebbe male avere inoltre regole che consentano 1) di convocare assemblee strordianarie dei soci, a richiesta di un tot percento dei soci 2) che l'asemblea voti su proposte di sciolgimento anticipato del consiglio. Se la proposta passa, si procede immediatamente a nuove elezioni.
In questo modo è possibile -in caso di problemi- nominare un nuovo consiglio funzionante.


Edit:

horus ha scritto:
le modifiche ai regolamenti interni delle ONLUS possono essere retroattivi, c'è qualche norma ufficiale in materia o ci si affida alle decisioni delle singole associazioni?

Delle ONLUS non so nulla (non ho mai capito cosa sia). Per le Organzizazioni di Volontariato avevo letto, per caso da qualche parte, che devono essere organzizate in modo democratico,e le cariche essere assegnate per elezione tra i soci.
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rebelia
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MessaggioInviato: 14 Feb 2006 18:52    Oggetto: Rispondi citando

chemicalbit ha scritto:
Delle ONLUS non so nulla (non ho mai capito cosa sia).


associazioni senza scopo di lucro (organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, per l'esattezza)
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anabasi
Amministratore
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MessaggioInviato: 15 Feb 2006 02:18    Oggetto: Rispondi citando

Occorre pensare alla "ratio", cioè alla finalità della norma o del principio.
In questo caso, il principio di irretroattività ha come finalità il dare alle persone soggette alla norma (lo statuto o il regolamento) la possibilità di conoscerla e di adeguare ad essa il proprio comportamento.
Nel caso in questione, il consigliere potrebbe obiettare a ragione che si sarebbe comportato diversamente se avesse saputo dell'esistenza della norma sulle assenze.
Ciao Ciao
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rebelia
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MessaggioInviato: 15 Feb 2006 10:44    Oggetto: Rispondi citando

anabasi ha scritto:
Nel caso in questione, il consigliere potrebbe obiettare a ragione che si sarebbe comportato diversamente se avesse saputo dell'esistenza della norma sulle assenze.
Ciao Ciao


infatti era venuto in mente anche a me che probabilmente e' il caso non solo di *non* dare validita' retroattiva alla regola, ma anche di comunicarglielo in modo che si sappia regolare
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horus
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Residenza: Sirio e dintorni

MessaggioInviato: 15 Feb 2006 10:57    Oggetto: Rispondi citando

Concordo pienamente con anabasi infatti è esattamente la tesi che ho sostenuto in direttivo (io sono uno degli altri consiglieri). Il presidente invece sostiene che lui valuta oggi la cosa e quindi valgono le assenze già fatte (come diceva chemicalbit).

Per rispondere a rebelia il motivo per forzare la cosa ci sarebbe: la norma è stata aggiunta specificatamente per questo consigliere, fino ad ora non era mai capitata una cosa simile, chi si prende un impegno di solito lo rispetta o al limite rassegna le dimissioni, questa persona però non lo fa. In pratica è più di un anno che un direttivo che dovrebbe essere di 6 persone va avanti con 5.

La norma transitoria sarebbe potuta essere una buona idea ma non necessariamente sarebbe stata corretta.

Volendo potremmo sciogliere il direttivo ma mi darebbe l'impressione di averla data vinta a lui.

Cercando un po' in giro ho trovato (riguardo alle leggi nazionali) alcune informazioni.

In generale la retroattività di una norma è vietato salvo alcuni casi in cui
Citazione:
[...] il legislatore ordinario può, nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purchè trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti [...]

(Sentenza n.432/1997 della Corte Costituzionale)


In una sentenza della Corte europea (quinta sezione) dell'11 luglio 1991 si afferma riguardo a due regolamenti palesemente retroattivi:
Citazione:
[...] la retroattività [...] contrasta con il principio di certezza del diritto e non può essere ammessa in via eccezionale in quanto lo scopo perseguito attraverso i due regolamenti, cioè quello di limitare la produzione di tabacco e di disincentivare la produzione di varietà che presentano difficoltà di smaltimento, non poteva più essere raggiunto per l'anno di cui trattasi alla data della loro pubblicazione [...]


Quindi per il mio caso sarei propenso a dire che siccome lo scopo di questo articolo del regolamento non è l'espulsione di questo consigliere ma limitare le assenze prolungate, questo non può più essere raggiunto dal consigliere in questione alla data di entrata in vigore della norma e quindi spezzeremmo il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità di realizzarla.
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Marcolino
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MessaggioInviato: 15 Feb 2006 12:22    Oggetto: Rispondi citando

Scusate ma per una modifica allo statuto non è necessaria la partecipazione ad unaniminità di tutti i soci?
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chemicalbit
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MessaggioInviato: 15 Feb 2006 13:33    Oggetto: Rispondi citando

rebelia ha scritto:
chemicalbit ha scritto:
Delle ONLUS non so nulla (non ho mai capito cosa sia).


associazioni senza scopo di lucro (organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, per l'esattezza)

Sì quella è l'unica sosa che sapevo ... ma non ho mai capito cosa sia ...



anabasi ha scritto:
In questo caso, il principio di irretroattività ha come finalità il dare alle persone soggette alla norma (lo statuto o il regolamento) la possibilità di conoscerla e di adeguare ad essa il proprio comportamento.
Nel caso in questione, il consigliere potrebbe obiettare a ragione che si sarebbe comportato diversamente se avesse saputo dell'esistenza della norma sulle assenze.

appunto per questo dicevo che tale norma non è applciabile ora, se la norma pone una "pena" conseguente alla mancata partecipazione.

Se invece la norma permette di escludere ora chi ha o non ha certi requisiti, questo si può fare ora.
diepende dacom'è scritta la nroma.


Se per esempio -passando ad un caso non riguardante una onlus, ma il Parlamento, che forse conosciamo tutti un po' meglio- venisse approvata una legge (forse serve una legge costituzionale ... ma non è questo il punto) per cui non è eleggibile non solo chi ha commesso un reato, ma anche chi ha fatto un falso in bilancio (che come noto in Italia attualmente è solo un illecito amministrativo)

chi ha commesso un falso in bilancio non potrebbe candidarsi, anche se l'ha commesso in precedenza alla riforma.

Allo stesso modo se venissero cambiate le regole dell'elezione del Papa, stabilendo che la persona eletta deve essere non sposata (attualmente il requisito è che sia "maschio, adulto e battezzato", con buona pace delle femminsite Sad . Non è necessario che sia prete, verrebbe ordinato all'istante ...anche se non so se sia mai successo.)
anche chi si è sposato prima di quella ipotetica riforma, non potrebeb più diventare Papa.

Comunque ripeto, questosarebeb possibile se la modifica introduce la possiblità di far decadere un consigliere. Non se introduce una conseguenza all'assenza.



rebelia ha scritto:
ma anche di comunicarglielo in modo che si sappia regolare
Il risultato delal votazione, e la modifica al regolamento, dovrebbe essere riportata nel verbale dell'assemblea dei soci, una cui copia -se fuzniona come per le riunioni di condominio Wink - dovrebeb arrivare a tutti i soci (a maggior ragione ad un consigliere).


horus ha scritto:
non lo fa. In pratica è più di un anno che un direttivo che dovrebbe essere di 6 persone va avanti con 5.

ci sono problemi di quorum , oppure il regolamento prevede che il cosiglio direttivo decida a maggioranza dei presenti ?



horus ha scritto:
La norma transitoria sarebbe potuta essere una buona idea ma non necessariamente sarebbe stata corretta.

Beh le norme transitorie servono proprio per risolvere queste problematiche che sorgono durante la transizione.
Se poi mi dici che sarebbe antipatico fare una norma transitoria che formalmente è generica, ma di fatto si applicherà solo a quelal persona specifica .... bhe tu hai detto che utta la modifica è stata fatta apposta per lui ... mi sembra pure peggio. già che si è fatto 30, si può fare 31.

horus ha scritto:
Volendo potremmo sciogliere il direttivo ma mi darebbe l'impressione di averla data vinta a lui.

Non parlavo di questo caso specifico,
ma che in generale sarebbe opportuno che il regolamento prevedesse la possibilità di uscire da eventuali empasse (es. tutti e 6 i consiglieri latitani)


horus ha scritto:
In generale la retroattività di una norma è vietato

Infatti qui siamo tutti concordi che una norma non possa essere retroattiva.


Il punto su cui si discuteva era se per far decadere quel consigliere servisse applicareretroattivamente la nuova norma (cosa che non si può fare) oppure apllicare ora la nuova norma (avendo cura che non abbia effetti retroattivi.)

[quote="horus"]salvo alcuni casi in cui
Citazione:
[...] il legislatore ordinario può, nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purchè trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti [...]

Argh! Help Questo complcia ancora più le cose ...
cosa s'intende con "ragionevole"? che bella la certezza del diritto .... Hammurabi si starà rivoltando nella tomba (o urna cineraria. Non ricordo le tradizioni fuenrarie dei Babilonesi).




horus ha scritto:
Quindi per il mio caso sarei propenso a dire che siccome lo scopo di questo articolo del regolamento non è l'espulsione di questo consigliere ma limitare le assenze prolungate, questo non può più essere raggiunto dal consigliere in questione alla data di entrata in vigore della norma e quindi spezzeremmo il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità di realizzarla.

non ho capito ... quale imposizione?


L'ultima modifica di chemicalbit il 15 Feb 2006 13:38, modificato 1 volta
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chemicalbit
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MessaggioInviato: 15 Feb 2006 13:37    Oggetto: Rispondi citando

Marcolino ha scritto:
Scusate ma per una modifica allo statuto non è necessaria la partecipazione ad unaniminità di tutti i soci?

Coma al soltio non me ne intendo di onlus per cui mi riferirò al caso "generale":

a parte chi si tratta di una moficia al regolamento e non allo statuto
(che di solito contiene solo alcune indicazioni oblbigatorie, tipo denominaizone, scopo, domicilio, ecc., e solo poche norme e poi un rimando al regolamento. Perché nel caso si dovesse modificare lo statuto sarebbe più complciato e più costoso, dovendo depositarlo nuovamentenell'archivio pubblico che li raccoglie).

ma mi pare che tanto per le modifiche al regolamento che a quelle allo statutto "basti" la maggioranza assoluta (ora non ricordo se dei soci. O se dei aprtecipanti, purché all'assemblea partecipi un certo quorum ad esempio i due terzi dei soci).
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horus
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MessaggioInviato: 15 Feb 2006 13:48    Oggetto: Rispondi citando

Unanimità:
Non necessariamente, in genere dipende da cosa c'è scritto nello statuto/regolamento, l'unanimità comunque non è quasi mai richiesta e si va a maggioranza: metà, due terzi o tre quarti a seconda dell'importanza della decisione.

Transitoria:
Purtroppo la modifica è già stata fatta e quindi sarebbe scomodissimo fare una seconda riunione per inserirla.

Onlus:
Onlus in pratica vuol dire che un gruppo di persone offrono in maniera totalmente gratuita (non lucrativa) un servizio che viene considerato socialmente utile (assistenza a malati/anziani/altro, tutela ambientale, ecc.)

Notifica:
il consigliere è già stato notificato e come sempre ha risposto che avrebbe dato le dimissioni dal direttivo, ovviamente non le abbiamo ancora viste.

Quorum:
Nessun problema, le votazioni sono a maggioranza dei presenti ma le deleghe sono personali e quindi vuol dire che le cose di cui dovrebbe occuparsi lui le stanno facendo altri.

Scioglimento:
Su quello siamo tranquilli, in qualsiasi momento possiamo sciogliere il direttivo (è già successo).

Imposizione:
Per imposizione intendo il numero minimo di partecipazioni.

Ora non ho il testo preciso sotto mano ma l'articolo recita più o meno così:
Citazione:
Il consigliere che risulti assente ingiustificato per quattro riunioni consecutive o comunque non partecipi almeno ai 9/12 delle riunioni effettuate durante l'anno decade automaticamente e nella riunione successiva il direttivo ne prende atto e provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti che accetti la carica.
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horus
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MessaggioInviato: 15 Feb 2006 13:54    Oggetto: Rispondi

Rileggendo il messaggio di chemicalbit ho trovato la frase che riassume esattamente:
Citazione:
Il punto su cui si discuteva era se per far decadere quel consigliere servisse applicare retroattivamente la nuova norma (cosa che non si può fare) oppure apllicare ora la nuova norma (avendo cura che non abbia effetti retroattivi.)
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