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I lavoratori del call center in lotta
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Autore Messaggio
Zeus News
Ospite





MessaggioInviato: 01 Ott 2005 23:00    Oggetto: I lavoratori del call center in lotta Rispondi citando

Commenti all'articolo I lavoratori del call center in lotta
Rifiutano il ricatto dell'azienda: firmare una liberatoria sugli abusi subiti in cambio di un contratto a tempo.
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{Christian}
Ospite





MessaggioInviato: 05 Ott 2005 14:30    Oggetto: Nuova schiavitù Rispondi citando

Purtroppo anche grazie al lassismo della sinistra e dei sindacati confederali, si vanno facendo strada forme di contrattualizzazione che ricalcano, facendo le debite proporzioni, nuove forme di schiavitù, dove "IO" imprenditore posso fare il bello e il cattivo tempo e posso disporre come voglio del tuo lavoro.
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{utente anonimo}
Ospite





MessaggioInviato: 05 Ott 2005 14:42    Oggetto: Rispondi citando

è osceno che la legge dia validità a un documento con il quale un cittadino si impegna a non denunciare un fatto.
la denuncia è un dovere se ci sono degli atti ilegittimi da parte di qualcuno.
è l'esistenza delle liberatorie, o di questo loro uso, che andrebbe abrogata.
ricordo, tra l'altro, che le liberatorie si firmani prima che avvenga un fatto(es.il webmaster del sito non è responsabile dell'aggiornamento dei contenuti, o di commenti da parte di iscritti al forum).
per atti precedenti alla firma di tale liberatoria lo ritto è nullo, e dopo il contratto a tempo nulla impedisce ai lavoratori di procedere come ritengono opportuno.
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brain
Moderatore Cucina dell'Olimpo
Moderatore Cucina dell'Olimpo


Registrato: 15/09/05 14:07
Messaggi: 1279
Residenza: Romano a Dublino

MessaggioInviato: 05 Ott 2005 14:46    Oggetto: Rispondi citando

e me la chiami sinistra questa? Furibondo

5 anni del governo berlusconi e un secolo di lotte buttate nel cesso
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vathek
Dio maturo
Dio maturo


Registrato: 06/09/05 15:09
Messaggi: 1559
Residenza: Roma

MessaggioInviato: 05 Ott 2005 23:55    Oggetto: Rispondi citando

Scusate se mi autospammo, ma penso sia inerente... da questo thread, mi quoto da solo:
Citazione:
Sono assolutamente dalla vostra parte in merito ai "modi" in cui proporre un prodotto, però volevo portare alla vostra attenzione un dettagliuccio...
La maggior parte della gente che vi chiama, lavora per una società che ha base qui a Roma di nome ATESIA. Questa altro non è che un ramo d'azienda di Telecom Italia ed offre ad altre aziende servizi in outsourcing di call center e contact center. Fin qui tutto bene. Semplificando molto, c'è da sottolineare che i "dipendenti" di Atesia, prima venivano assunti con i famigerati contratti CO.CO.CO, ora con contratti a tempo determinatissimo o a progetto e vengono pagati in base al numero di telefonate che riescono ad evadere + "eventualissime" provvigioni. Il mio migliore amico ha lavorato per loro e vi assicuro che ho sentito cose da far rizzare i capelli anche al fu Berlinguer. Vi propongo un esmpio pratico:
- Qui trovate la Homepage di Atesia
- Qui quella dei lavoratori precari di Atesia
Se avete cinque minuti, fate i dovuti confronti e ricavate da soli le vostre conclusioni.


Non voglio assolutamente parlarmi addosso, ma penso che serva ad integrare la discussione...
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{utente anonimo}
Ospite





MessaggioInviato: 06 Ott 2005 11:57    Oggetto: Rispondi citando

i riferimenti normativi per cui quelle liberatorie non valgono niente:
L'articolo che si potrebbe astrattamente applicare è il 2113 codice
civile. Il problema è che si riferisce al lavoro subordinato.
Art. 2113 - Rinunzie e transazioni [1]
[1] Le rinunzie [1236 ss.] e le transazioni [1966 c. 2], che hanno per
oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi
concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura
civile, non sono valide.
[2] L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia
o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione
medesima.
[3] Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del
lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
[4] Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del
codice di procedura civile
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{utente anonimo}
Ospite





MessaggioInviato: 08 Ott 2005 10:24    Oggetto: Rispondi

Di per sè non sarebbe valida, ma alla fine
puoi esercitare l'impugnazione solo entro 6 mesi a pena di decadenza.
Il co.co.co. rientra, comunque, nell'art. 409 codice di
procedura civile, che è l'articolo riguardante il processo del lavoro.
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