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gianlu1971 Comune mortale
Registrato: 24/05/04 20:14 Messaggi: 2
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Inviato: 24 Mag 2004 20:14 Oggetto: Fatta la legge (urbani)... trovato l'inganno? |
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La lettura del famigerato "decreto urbani" mi ha indotto alle riflessioni che seguono, che - se non potranno eliminare una legge pessima - almeno potranno contribuire ad evitarne le conseguenze penali.
In effetti, per evitare di incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 171ter della L. 633/1941 - nella novellata formulazione - potrà verosimilmente bastare (solo per chi condivide e scarica "per uso personale", ovviamente!) eliminare dalle "regole di accesso" ai vari hub quelle relative al "quantitativo minimo" di file condivisi.
Mi spiego meglio.
Tutte le condotte sanzionate dall'art. 171ter della L. 633/1941 - così come modificato dal decreto urbani - sono penalmente sanzionate a due condizioni:
1) che siano tenute "per uso non personale";
2) che siano realizzate "per trarne profitto".
Dunque:chi scarica (rectius: duplica) "per uso personale", non ha da temere di realizzare la condotta sanzionata dal comma 1, lettera a. Se è vero, infatti, che la dulicazione avviente "con profitto" (costituito dalla fruizione dell'opera senza il pagamento dei diritti), è altresì innegabile che essa avvenga "per uso personale", rimanendo estranea all'area della illiceità penale (ma non amministrativa!).
Il problema, in effetti, potrebbe porsi con riferimento alla condotta tipizzata dal nuovo comma "a-bis" dell'art. 171-ter della L. 633/1941. Con esso, infatti, viene sanzionata la condotta di chi "comunica al pubblico" l'opera coperta da copyright.
Anche per tale condotta, perchè sia punibile, sono necessarie le stesse due condizioni: 1) che avvenga "per uso non personale" e 2) che sia animata dallo scopo di "trarne profitto".
Orbene: è ovvio che la "comunicazione al pubblico" non possa mai considerarsi "per uso personale".
Tuttavia, credo si possa lavorare utilmente sulla seconda condizione, quella di "trarne profitto".
Infatti, dalla semplice azione di offrire un file in condivisione NON deriva alcun profitto all'utente p2p: il profitto è degli altri utenti, ma non certo di chi mette in condivisione.
Ciò è vero sempre, tranne che in un caso: se l'accesso ad un hub è subordinato alla condivisione di un quantitativo minimo di file, allora si potrà dire che chi condivide ottiene dalla "comunicazione al pubblico" un "profitto", costituito proprio dalla possibilità di accedere.
Ne consegue, in conclusione, che l'utilizzo di programmi di condivisione, o la frequentazione di hub che NON richiedono un quantitativo minimo di files condivisi NON costituisce reato, neppure ai sensi del famigerato "decreto Urbani".
Questo, ovviamente, non fa venir meno l'illiceità SOLO amministrativa della condotta della duplicazione abusiva dei files... ma essa era vietata (e sanzionata in via amministrativa) anche prima!
Spero di essere stato chiaro... che ne pensate?
G.C.
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kingofworms Moderatore Internet e Telefonia
Registrato: 12/09/03 23:01 Messaggi: 1714
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Inviato: 24 Mag 2004 22:57 Oggetto: Re: Fatta la legge (urbani)... trovato l'inganno? |
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Non saprei dare un parere, mi pare un campo in cui la libera interpretazione la fa da padrone... Così a naso, il ragionamento mi pare abbia una sua logica; quello che non so è quanto questa interpretazione della legge sia avallata da chi di dovere.
Inoltre, secondo questo ragionamento, sostanzialmente i problemi nascerebbero con programmi del tipo DC, che richiedono un collegamento ad un hub che può a sua volta richiedere un minimo numero di file in condivisione. Programmi come eMule, invece, non rientrerebbero in questa categoria. D'altra parte, la condivisione in sé non è gia una "comunicazione al pubblico"? Se così fosse, finirebbe l'uso personale e buonanotte a tutto il resto.
Ah, dimenticavo: benvenuto!
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Coltivate Linux. Windows si pianta da solo... Edited by: kingofworms at: 24/5/04 22:59
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